Buone notizie per i contribuenti che hanno un procedimento di fermo amministrativo sul proprio veicolo: l'accesso alla rateizzazione del debito con Equitalia, può ora a prescindere dalla data di richiesta di questa, permettere la possibilità di poter di nuovo circolare col proprio mezzo sopposto a fermo amministrativo.
In buona sostanza, grazie all'accordo raggiunto tra Equitalia e P.R.A. sarà possibile, una volta concessa la rateizzazione e pagata la prima rata di questa, continuare a circolare col proprio veicolo neutralizzando gli effetti del fermo amministrativo che su di esso grava.
Tutto ciò indipendentemente dal fatto che la richiesta di rateizzazione sia stata richiesta prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2015. Detto provvedimento in parole povere comporta l'impossibilità di cancellare il fermo iscritto disposto della
concessione della rateizzazione dovendo attendere l'estinzione totale del
debito con Equitalia prima di poter tornare a circolare.
Ribadiamo che per ottenere l'autorizzazione alla sospensione del fermo amministrativo è necessario che:
Ribadiamo che per ottenere l'autorizzazione alla sospensione del fermo amministrativo è necessario che:
- sia stata concessa la rateizzazione di tutte le cartelle che hanno generato il provvedimento del fermo amministrativo;
- che sia stata pagata per intero la prima rata del piano di rateizzazione;
- che la rateizzazione sia stata concessa dopo il 22 ottobre 2015, per quelle precedenti il fermo veniva cancellato in automatico.